Statuto

Statuto Sociale dell’Associazione Culturale senza scopo di lucro CMLug:
Civitanova Marche Linux Users Group.

Art. 1 Denominazione - È costituita l’”Associazione culturale CMlug” dove “CMlug” è l’acronimo di “Civitanova Marche Linux Users Group”.

Art. 2 Sede - L’Associazione ha sede in Civitanova Marche, Via [omissis].

Art. 3 Statuto - L’Associazione è regolata dalle disposizioni del presente Statuto. Gli aderenti all’Associazione sono vincolati all’osservanza dello Statuto il quale può essere modificato solo per mezzo della delibera del Consiglio di Amministrazione e con la maggioranza dei due terzi di esso.

Art. 4 Scopo - L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha fine di lucro. Essa si prefigge lo scopo di promuovere l’utilizzo, la diffusione e lo sviluppo di software open source, quali i programmi, la documentazione o altro che sia coperto da licenze GNU, GPL, LGPL o altre compatibili con quanto stabilito dalla Free Software Foundation. A tal fine l’Associazione intende organizzare corsi gratuiti, convegni e manifestazioni attraverso le quali possa rappresentare un punto di riferimento nella realtà locale per enti pubblici, enti privati e singoli utenti in merito all’installazione, alla configurazione ed all’utilizzo del sistema GNU/Linux e del software Open Source.

Art. 5 Durata - L’Associazione avrà durata fino a che non ne verrà deliberato lo scioglimento dall’Assemblea in seduta straordinaria.

Art. 6 Associati - Gli associati fondatori sono 5. Può chiedere l’iscrizione all’Associazione chiunque dichiari espressamente di voler contribuire in qualsiasi modo alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. Tale dichiarazione va allegata alla domanda di iscrizione del richiedente la quale verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione che dovrà emettere pronuncia in merito all’ammissione del richiedente stesso. Gli associati esercitano i propri diritti attraverso il voto nell’Assemblea dei soci. Tutti i soci hanno il dovere di:
1) osservare lo Statuto sociale e le deliberazioni degli organi sociali;
2) effettuare il versamento della quota annuale;
3) svolgere la propria attività secondo i principi di buona fede e di correttezza ed in maniera assolutamente gratuita;
4) non partecipare a manifestazioni o assumere iniziative che danneggino la reputazione dell’ente di fronte all’opinione pubblica.

Gli associati si distinguono in studenti e non studenti.

Art. 7 Perdita della qualità di associato - La qualità di associato viene meno per esclusione e recesso. L’associato può recedere in qualsiasi momento per espressa dichiarazione di volontà. L’esclusione costituisce la sanzione al mancato adempimento da parte dell’associato dei suoi doveri ed è deliberata dall’Assemblea con voto segreto, previo ascolto delle ragioni dell’associato medesimo.

Art. 8 Responsabilità degli associati - Gli associati sono responsabili a norma dell’art. 38 del Codice civile.

Art. 9 Patrimonio - I proventi dell’Associazione sono costituiti da:

a) quote degli associati
b) oblazione degli associati
c) eredità e legati
d) proventi di servizi
e) proventi di manifestazioni
f) redditi patrimoniali
g) contributi da parte di enti pubblici e privati

Art. 10 Quote e tessere sociali - L’importo della tessera associativa annuale è di 9 Euro per gli studenti delle scuole superiori e 19 Euro per gli altri associati. L’importo della tessera associativa annuale può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione. Le tessere d’iscrizione all’Associazione sono rilasciate a ciascun associato dal Presidente o dal Vicepresidente.

Art. 11 Organi dell’Associazione - Sono organi dell’Associazione:

a) il Presidente ed il Vice Presidente
b) il Consiglio di Amministrazione
c) l’Assemblea degli associati

Le cariche sociali sono gratuite, salvo i rimborsi spese nei confronti degli associati che rivestono particolari incarichi.

Art. 12 Il Presidente - Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti e durano in carica due anni. Al Presidente compete la rappresentanza dell’Associazione, compresa la costituzione in giudizio. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di legittimo impedimento. Il Presidente presiede l’Assemblea curando l’ordinario svolgimento dei lavori e sottoscrivendo il verbale dell’Assemblea; provvede altresì alla custodia del medesimo presso la sede dell’Associazione, consentendone la consultazione da parte degli associati. Il Presidente, non appena eletto, nomina a sua discrezione tra gli associati uno o piu’ amministratori di sistema per la corretta gestione degli elaboratori istituzionali. In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti che saranno poi sottoposti a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 Il Consiglio di Amministrazione - Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea fra i suoi membri ed è composto da cinque (o sette) membri: Presidente, Vicepresidente e tre (o cinque) consiglieri. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. Il Consiglio dura in carica due anni ed è presieduto dal Presidente. In prima adunanza il Consiglio nomina il Segretario ed il Tesoriere e ne determina i poteri. Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Determina le quote associative. Provvede alla programmazione economica. Presenta lo schema di bilancio preventivo e consuntivo. Delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci. Delibera su ogni questione che sia valutata dall’Associazione di rilevante interesse. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l’anno ai fini della deliberazione sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo ed inoltre sull’ammontare delle quote sociali. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno ovvero in seguito alla richiesta fatta da almeno due dei suoi componenti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Di ciascuna riunione del Consiglio deve essere redatto il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.

Art. 14 Assemblea degli associati - L’Assemblea degli associati è convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio di Amministrazione. Ha funzione consultiva sull’attività dell’Associazione ed approva i bilanci. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale gestito dall’Associazione o mediante posta elettronica. In caso l’invio mediante posta elettronica non risultasse possibile, la convocazione verrà effettuata mediante raccomandata A/R a ciascun associato non raggiungibile telematicamente con ivi indicato l’ordine del giorno, oppure mediante affissione nella sede dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve essere convocata nella sede dell’Associazione. Essa delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto. In tal caso è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati. L’Assemblea delibera su tutto ciò che è stabilito dalle disposizioni di legge e da quelle del presente Statuto. Hanno diritto di intervento gli associati che siano in regola con il pagamento della quota di Associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che per l’approvazione dei bilanci e delle deliberazioni sulla responsabilità dei consiglieri. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, l’Assemblea nomina il suo presidente tra i più anziani. Il Presidente nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Il Presidente controlla altresì la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni viene redatto un processo verbale che sarà firmato dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.

Art. 15 Esercizio sociale e bilancio - L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo, alla fine di ogni esercizio, il Tesoriere compila il bilancio che verrà presentato al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione entro il 30 aprile. Successivamente il Consiglio di Amministrazione lo presenterà all’Assemblea che dovrà essere convocata entro il 31 maggio.

Art 16 Convenzione con altri enti - L’Assemblea delibera sulle convenzioni con altri enti. Il Presidente cura la custodia della copia di ogni convenzione nella sede dell’Ente.

Art. 17 Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio - Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato da una riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione, all’uopo convocata. La delibera verrà assunta con il voto favorevole di almeno la metà dei suoi componenti. Tale deliberazione verrà quindi sottoposta all’Assemblea degli associati. Quest’ultima, deliberando in sede definitiva la messa in liquidazione dell’Associazione, provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 Disposizioni non previste dallo Statuto - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di cui al Capo II del Titolo II del Codice civile.

Note legali

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